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Il codice del consumatore regola in modo meticoloso e preciso gli aspetti correlati alla posizione del contraente debole, il consumatore, nell’ambito dei contratti di questo tipo. Il consumatore ha ad esempio una tutela differenziata in merito al diritto di recesso nonché alla garanzia di conformità rispetto agli acquisti perfezionati o ai servizi erogati dal professionista. L’assistenza legale è pertanto fondamentale in quanto volta all’interpretazione ed all’esecuzione corretta dei contratti di consumo nelle fasi stragiudiziali e giudiziali.

La garanzia a vantaggio del consumatore è un istituto che si applica per il solo caso in cui ad acquistare siano persone fisiche, al di fuori della propria attività professionale. Sono escluse dalla predetta forma di tutela le persone giuridiche o gli enti commerciali provvisti di soggettività giuridica. Per questo motivo la disciplina in esame non di applicherà laddove ad acquistare siano società di persone (sas snc e ss) o società di capitali (srl spa sapa). Non si applicherà, ad esempio, nel caso in cui ad acquistare sia un professionista per la propria attività professionale.

Il codice del Consumo, pertanto, garantisce una maggior tutela quando nel contratto vi è un consumatore, ossia colui che cioè acquisti al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale. Nello specifico, una maggior tutela si rinviene in merito alla cosiddetta Garanzia di conformità dei beni. 

La conformità del bene significa che il bene deve essere conforme alle caratteristiche descritte dal venditore e deve essere idoneo all’utilizzo previsto nel contratto di vendita o a cui è generalmente destinato. Non deve dunque essere difettoso, mal funzionante o inutilizzabile. L’articolo 132 del Codice del consumo chiarisce come la garanzia di conformità renda il venditore responsabile ove il difetto di conformità si manifesti entro il termine due anni dalla consegna del bene, offrendo pertanto un termine di legge più lungo di quello disciplinato dal codice civile.

Il consumatore tuttavia decade dai suoi diritti ove non renda noto al venditore il difetto entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. La prescrizione delle azioni spettanti al consumatore è di ventisei mesi dalla consegna del bene, fatto salvo il caso in cui il venditore abbia dolosamente occultato i difetti.

Per detta ragione, attesa l’esistenza di termini di decadenza e prescrizione dei diritti del consumatore, è necessario il supporto dello studio legale il quale saprà illustrare le ragioni del proprio cliente e la miglior azione a tutela del proprio diritto.

Il Codice del Consumo, all’art 130, disciplina minuziosamente i diritti in caso di difetto di conformità del bene

In prima istanza il consumatore, ove il bene risultasse viziato o non conforme, ha il diritto al ripristino senza spese della conformità, che potrà ottenere mediante la riparazione o la sostituzione del bene stesso.

La scelta in ordine alla riparazione od alla sostituzione spetta al consumatore, fatto salvo il caso in cui l’una o l’altra scelta sia eccessivamente onerosa rispetto all’alternativa.

Ove la riparazione o la sostituzione siano divenute impossibili o eccessivamente onerose, non sia stato rispettato il congruo termine o siano stati arrecati notevoli disagi, il consumatore potrà chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non ha nulla a che vedere con il recesso del consumatore per gli acquisti a distanza. Quest’ultimo può essere esercitato entro il termine di quattordici giorni dalla consegna del bene e senza giustificazioni.

Non è di secondo piano chiarire come detti diritti spettino al consumatore nei riguardi del venditore. Il venditore non potrà infatti opporre al consumatore dei difetti derivanti da vizi di produzione del bene. Al venditore spetterà soltanto il diritto di regresso nei riguardi del produttore, come chiarito all’articolo 131.

Alla garanzia legale di conformità prescritta dal Codice del Consumo può sommarsi la garanzia convenzionale. Tale garanzia trova un inquadramento all’articolo 133. La stessa trova la propria fonte nel contratto e non nella legge ma ha dei particolari requisiti inderogabili stabiliti dallo stesso articolo.

L’articolo 134 del Codice del Consumo stabilisce come la durata della garanzia legale di conformità, in caso di vendita di beni usati, possa convenzionalmente essere ridotta ad un anno. Oggetto di tale garanzia sarà lo stesso di quella legale, ma i termini potranno essere ridotti ad un anno.

Lo studio legale Daddio & Russo è altamente specializzato in tematiche inerenti il diritto del consumatore ed ai contratti di consumo, sia dal punto di vista delle imprese che dei consumatori. L’attività offerta dallo studio si presta tanto alla fase redazionale di contratti di consumo quanto a quella esecutiva. Solo l’aiuto di professionisti esperiti in ambito del consumo potrà permettere di individuare gli strumenti a tutela delle ragioni del consumatore.

Le disposizioni del Codice del Consumo in ordine alla garanzia, sono inderogabili in peggio a danno del consumatore. Nel caso infatti che nei contratti vengano inseriti clausole a svantaggio del consumatore, la legge prevede un’ipotesi di nullità relativa o “di protezione” a vantaggio di quest’ultimo. Ove ad esempio il venditore limiti contrattualmente ad un anno la durata della garanzia legale su beni nuovi, il consumatore avrà ugualmente i diritti riconosciuti dal Codice. Ciò implica che, pur avendo sottoscritto una clausola limitativa di questo tipo, il consumatore potrà far valere il proprio diritto alla garanzia (riparazione, sostituzione ecc.) nel termine biennale di legge.

Il supportare dello studio legale, altamente specializzato nella materia, vi aiuterà a far valere i vostri diritti guidandovi verso la strada migliore al fine di veder riconosciute le vostre ragioni. 

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