Il diritto di recesso da un contratto di locazione, affitto, rapporti di lavoro, noto come “diritto di ripensamento”, permette di sciogliere un accordo sottoscritto ed efficace. Sapere quando la legge o un contratto permetta l’esercizio di tale diritto, grazie al supporto di esperiti legali, è fondamentale per tutelare le proprie ragioni.
Nello specifico, Il recesso è una manifestazione unilaterale di volontà, recettizia, diretta allo scopo di far venire meno unilateralmente gli effetti di un contratto dal momento del suo perfezionamento; l’esercizio di tale diritto non ha effetti retroattivi ma si producono dal momento in cui una parte manifesti la volontà in questo senso. In un contratto di locazione, ad esempio, il locatario (o conduttore) potrà recedere dal contratto rispettando i termini di preavviso, ma ovviamente i canoni già pagati non dovranno essere restituiti.
Può parlarsi di recesso convenzionale quando le parti, in un contratto, si riconoscano reciprocamente o ad una sola di esse, il diritto di sciogliere unilateralmente il rapporto contrattuale. La discrezionalità in questo caso è molto ampia, e il limite è solo rappresentato dalla liceità degli effetti.
Conoscere bene detti limiti e saper leggere i contratti è un aspetto fondamentale per la tutela delle proprie ragioni.
Una circostanza nella quale è consentito il diritto di recesso è quella riconosciuta dal codice del consumo sui contratti firmati tra consumatori e professionisti.
In simili contesti, il “consumatore” viene identificato con il privato che agisce per acquistare un bene o un servizio non per la sua attività lavorativa.
Con il termine “professionista” si intendono aziende o autonomi che svolgono questa attività di mestiere.
Il diritto di recesso o di ripensamento è escluso nei contratti tra due privati o tra due aziende o tra un professionista e una società, e lo è anche quando un privato, per acquistare un prodotto deve fornire una partita Iva, in quanto ciò incorpora il bene acquistato nell’attività professionale dello stesso.
Lo studio legale offre una consulenza completa nell’ambito del codice del consumo, consigliando la strada giudiziaria per il raggiungimento del miglior risultato, al fine di rendere i propri clienti consapevoli dei propri diritti, azionando la miglior tutela per gli stessi.
Quando un contratto è firmato fuori dai locali commerciali, il cliente può sciogliere l’accordo, ci può ripensare, svincolandosi dall’obbligo di pagare il prezzo o, se lo ha corrisposto, potendo chiedere la restituzione dei soldi spesi.
Si tratta della possibilità di “ritornare indietro” senza dovere dare nessuna giustificazione, è sufficiente comunicare alla controparte l’intenzione di recedere dal contratto, senza bisogno di un motivo.
Si potrebbe esercitare il diritto di recesso, ad esempio, perché l’oggetto acquistato non risulta di personale gradimento, meno bello di quello che si sperava, meno conveniente rispetto agli altri che prima non erano stati visti e spetta anche se la confezione sia stata aperta e provato il prodotto, rimuovendo i sigilli.
Il venditore non si può rifiutare di restituire i soldi se il bene oggetto della vendita sia stato utilizzato, e non può addebitare al compratore le spese di spedizione che, per legge, gravano sempre sul venditore.
Al fine di esercitare il diritto di recesso non è sufficiente restituire la merce ma si dovrà inviare una raccomandata con avviso di ricevimento al professionista.
Il diritto di ripensamento si applica, anche, alle vendite telefoniche, avvenute on line al telefono, in strada, con televendite o porta a porta.
Gli effetti dell’esercizio del diritto di recesso sono quelli di far venire meno il vincolo contrattuale. Ciò significa che gli effetti del contratto vengono meno a far corso dal momento in cui tale diritto viene esercitato. Generalmente il diritto di recesso ha quindi efficacia dal momento in cui viene esercitato (ex nunc), ma, in caso di recesso convenzionale è senz’altro possibile prevedere una deroga e quindi un effetto retroattivo.
Il diritto di recesso deve essere esercitato, per legge, entro massimo 14 giorni lavorativi che decorrono per i servizi dalla data di conclusione del contratto, per i beni dalla data di consegna della merce.
L’esercizio del diritto di recesso non deve però essere abusato. La legge prevede spesso delle sanzioni a danno della parte che si sciolga dal contratto senza rispettare i termini di preavviso. A tal proposito la giurisprudenza (di recente la Cassazione con ordinanza 9271 del 2017) ritiene che, anche in mancanza del rispetto dei termini di preavviso, il recesso esercitato sia valido ed efficace, ma la parte recedente debba risarcire la controparte (nel contratto di locazione ad uso abitativo, ad esempio, il conduttore non può esercitare il proprio diritto se non rispettando un preavviso di sei mesi da dare al locatore)