La vendita online è una pratica commerciale sempre più diffusa. L’avvento delle nuove tecnologie ha infatti favorito l’evoluzione e il perfezionamento di questa categoria di vendite a distanza, sulla quale gravano una serie di specifici obblighi informativi (e non solo) a carico del venditore ed a vantaggio del consumatore.
La Corte di Giustizia Europea è recentemente intervenuta sul tema delle vendite online, chiarendo alcuni principi particolarmente utili per comprendere se la persona fisica che pubblica online più annunci di vendite sia qualificabile o meno come professionista, e se tale attività costituisca una pratica commerciale.
Per “Pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” si intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Nel corso degli anni, si sono poste diverse questioni in ambito applicativo, come ad esempio se si possano qualificare come consumatori anche le persone giuridiche. O ancora cosa si intenda per attività professionale. Ovvero: se una persona fisica vende online, con un numero relativamente alto di beni di valore significativo, con più annunci, acquisisce la qualità di professionista?
Sulla questione la Corte di Giustizia UE si pronuncia rammentando come la normativa comunitaria, prevede che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, possa essere qualificata come professionista, e una siffatta attività può costituire una pratica commerciale, soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Il diritto di recesso del consumatore nei contratti di vendita a distanza – quale deve essere definita ed inquadrata la vendita online – è disciplinato nel Codice del Consumo, nella parte dedicata al rapporto di consumo. In particolare il titolo III, che disciplina le modalità contrattuali, dedica specifiche disposizioni a tale diritto agli artt. dal 52 al 59. Si ricorda che la disciplina del recesso del consumatore ha subito una sostanziale modifica nel 2014 ad opera del D.lgs 21/2014. Quest’ultimo ha recepito la direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo.
Si cita, sul punto, l’importante articolo 52 del Codice del Consumo che stabilisce al primo comma quanto segue: “fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57″.
L’art. 49 del Codice del Consumo ricorda come prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista debba fornire al consumatore informazioni in maniera chiara e comprensibile, sul bene e sul diritto di recesso (ad esempio le caratteristiche principali dei beni o servizi, la propria identità; l’indirizzo geografico dove il professionista e’ stabilito, il prezzo e le modalità di pagamento).
Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento entro 14 giorni dall’acquisto della merce, senza motivazione e senza alcun costo. Viene considerato validamente esercitato se la comunicazione del recesso viene inviata prima della scadenza del periodo di recesso. È bene pertanto munirsi di strumenti che consentano di rendere certa la data di invio della comunicazione. Ci si riferisce al sistema tradizionale della posta raccomandata ovvero alla posta elettronica certifica (PEC). Non rileva pertanto, ai fini della validità, se la comunicazione viene ricevuta successivamente a tale momento.
Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, il venditore deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, anche eventualmente comprensivi delle spese di consegna. Lo deve fare nel minore tempo possibile e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Il rimborso delle somme deve avvenire, inoltre, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del Consumo, con la stessa modalità di pagamento con cui il consumatore aveva pagato i beni/servizi. Il professionista può utilizzare altre modalità se le aveva convenute con il consumatore o se tali modalità non determinano spese di rimborso in capo al consumatore. Il consumatore deve, entro lo stesso termine decorrente dalla data di invio della comunicazione, restituire la merce. Il costo della restituzione dei beni, salvo pattuito diversamente tra le parti o salvo che il professionista abbia omesso di informare il consumatore che erano a suo carico, vengono sostenute dal consumatore.
Nel caso di acquisto di vendita online, il consumatore non ha sempre diritto a recedere dal contratto. Nello specifico, l’art. 59 del Codice del Consumo elenca i casi relativi a forniture di beni o servizi ovvero la stipulazione di contratti in cui non si applicano le regole sul diritto di recesso.
Esse sono beni o servizi che:
abbiano il prezzo legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e’ in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
- siano confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- rischino di deteriorarsi o scadere rapidamente; siano sigillati e non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- dopo la consegna, risultino, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; siano bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita.
Altri beni esclusi sono: registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; trasporto di beni, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici
Conoscere i casi nei quali il diritto di recesso non è riconosciuto è fondamentale prima di concludere un contratto on-line. Lo studio legale offre una consulenza totale ai propri clienti prima della conclusione di qualunque contratto al fine di rendere il cliente consapevole dei propri diritti e/o rischi.