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In caso di ritardo di un volo aereo o cancellazione dello stesso, lo studio legale ti aiuterà a scoprire se hai diritto ad un rimborso, effettuando un reclamo ed un tentativo di accordo con la compagnia aerea in via extragiudiziale, e in caso negativo, continuerà a tutelare i tuoi diritti giuridicamente senza alcun costo a tuo carico. 

In ambito di viaggi e di risarcimento dei pregiudizi subiti dal ritardo o cancellazione del volo, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che per poter ottenere il risarcimento basta fornire il biglietto, evidenziando l’inadempimento del vettore.

Alla luce di quanto sopra, si può dunque affermare come per poter domandare lecitamente il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo aereo sia sufficiente presentare il titolo di viaggio, allegando ad esso l’inadempimento del vettore. L’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto ricadrà dunque sulla compagnia aerea, che dovrà pertanto impegnarsi a manifestare la congruità della propria prestazione e, di conseguenza, la propria non colpevolezza per il problema lamentato dal viaggiatore.

Molte compagnie aeree non tengono fede al loro obbligo di pagamento. Ignorano le richieste dei passeggeri oppure prendono tempo facendo promesse. A volte offrono ai passeggeri voucher di poco conto, che non si avvicinano al valore reale del risarcimento e fanno per giunta sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia a ulteriori diritti. In questo caso le compagnie aeree fanno deliberatamente affidamento sull’ignoranza dei passeggeri oppure sul fatto che prima o poi desisteranno per sfinimento o frustrazione.  Lo studio legale aiuta i passeggeri del trasporto aereo a vedere riconosciuti i diritti dei clienti, occupandosi della corrispondenza con il vettore aereo, anche per le vie giudiziali, per ottenere il risarcimento che spetta per legge.

La Convenzione di Montréal e il Regolamento CE n. 261/2004 non forniscono delle regole ben specifiche in relazione alla prova dell’inadempimento del vettore e alla durata del ritardo, limitandosi invece ad affermare il principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.

Nella legge citata si legge come costituisca un vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo il quale – in materia di prova dell’inadempimento di un’obbligazione  il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l’adempimento, ha l’unico compito di provare solamente la fonte (sia essa negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza. Dunque, il richiedente il risarcimento del danno dovrà limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, facendo pertanto ricadere sul convenuto, debitore, l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

L’inadempimento della compagnia aerea e pertanto del vettore, che origina un diritto al risarcimento in capo al cliente finale, potrà anche non essere totale, come nel caso di volo cancellato, inesatto, come avviene – nella fattispecie – per il volo effettuato con notevole ritardo, Anche in questa ipotesi, infatti, al creditore istante sarà sufficiente allegare l’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, difformità quantitative o qualitative dei beni, ecc.), gravando così ancora una volta sul debitore – compagnia aerea-  l’onere di dimostrare quanto avvenuto, e il presunto esatto adempimento.

Dunque, spetterà al vettore, la compagnia area convenuta in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004 che ha introdotto una “tipizzazione legale” della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori.

La normativa UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo sancisce che le compagnie aeree sono tenute al pagamento di un risarcimento in caso di ritardi superiori alle 3 ore. L’unica condizione a tal fine è che la compagnia aerea sia la diretta responsabile del ritardo.

In caso di ritardo aereo pari a 3 o più ore hai diritto a un risarcimento:  Ai passeggeri coinvolti, indipendentemente dal prezzo del biglietto, spettano tra i 250 e i 600 euro; dopo 2 ore la compagnia aerea deve mettere a disposizione snack e bevande. Se il tuo volo viene posticipato al giorno successivo, la compagnia aerea deve provvedere alla sistemazione in albergo per il pernottamento.

A prescindere dalla tratta aerea prenotata, in caso di ritardo superiore alle 5 ore, hai diritto a recedere dal volo prenotato. La compagnia aerea è tenuta a rimborsarti interamente i costi oppure deve trovare una soluzione alternativa e per te accettabile per raggiungere la destinazione. Se non intendi più prendere il volo in ritardo, il vettore aereo è inoltre tenuto a offrirti il trasferimento dall’aeroporto al punto di partenza

Se la compagnia aerea non è responsabile del ritardo aereo non è tenuta a erogare alcun risarcimento ai sensi del regolamento in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Questo vale per le cosiddette “circostanze eccezionali”, tra cui rientrano:

  • chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo
  • instabilità politica
  • rischi di sicurezza inevitabili
  • scioperi
  • volatili nel motore
  • maltempoUnica eccezione: casi in cui la compagnia aerea avrebbe potuto evitare il problema. Per esempio, se la compagnia aerea non si è procurata sufficiente prodotto antigelo per l’arrivo dell’inverno, in determinate circostanze è responsabile del ritardo aereo, soprattutto se gli aeromobili di altre compagnie sono decollati regolarmente.

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