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L’accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita e, all’interno della prima categoria, può avvenire puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. 

Presupposto per l’acquisto dell’eredità è l’attualità della delazione (non sono delati i chiamati sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni semplici e nelle sostituzione fedecommissarie – ove ammesse).

L’accettazione dell’eredità (espressa o tacita) può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 480 c.c.. Gli effetti dell’accettazione, in qualsiasi momento venga effettuata, retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione: il legislatore ha così previsto una fictio iuris secondo la quale l’erede si considera tale come se avesse accettato dal momento del decesso

Si parla di successione legittima quando, mancando un testamento che identifica gli eredi, l’eredità si devolve secondo regole indicate dalla legge sulla base del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi.

La successione si definisce “legittima” (o anche “ab intestato” o “intestata” non solo quando il de cuius non ha redatto testamento ma anche quanto nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio.

Al contrario si parla di successione testamentaria quando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto. 

Nella successione legittima la legge individua cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi:

  • il coniuge;
  • i discendenti;
  • gli ascendenti e i collaterali;
  • gli altri parenti;
  • lo Stato

La devoluzione a tali soggetti segue le regole dettate dagli artt. 565 ss del codice civile. 

Nella categoria dei successibili si individuano i c.d. legittimari, ossia il coniuge, i discendenti (figli) ed, in caso di mancanza di figli, agli ascendenti (genitori), e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: collaterali, altri parenti sino al sesto grado ed, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati intra vires. 

In assenza di testamento e di parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolve allo Stato. Ecco i presupposti e le caratteristiche di tale successione

In alcuni casi, può verificarsi che un soggetto muoia senza lasciare eredi. Tale ipotesi è contemplata dall’articolo 586 del codice civile, che prevede che, laddove la stessa si verifichi, l’eredità è devoluta allo Stato italiano.

Per quanto concerne il primo presupposto, affinché l’eredità si devolva allo Stato, non vi deve essere un testamento accettato dagli eredi ivi nominati né dai successibili. A tale ultimo proposito, il codice prevede che gli eredi, in mancanza di testamento, siano i parenti sino al sesto grado del de cuius: diversamente dal codice abrogato, il quale prevedeva che la successione avesse luogo sino al decimo grado di parentela, il legislatore del ’46 ha preferito evitare un arricchimento ingiustificato da parte di soggetti che, a causa del lontano grado di parentela, avrebbero altrimenti beneficiato di un’eredità che non coinvolgeva direttamente la loro famiglia.

Non vi sono successibili neanche laddove gli eredi, pur astrattamente presenti, non possano (per indegnità) o non vogliano (per rinuncia) accettare l’eredità.

Il coniuge del defunto è uno dei soggetti ai quali il legislatore, per ovvie ragioni, accorda le più forti tutele. Egli, oltretutto, rientra tra gli eredi legittimari, ai quali è riservata per legge una determinata quota del patrimonio del de cuius. 

Se vi è stata separazione senza addebito, il coniuge e l’ex coniuge sono praticamente equiparati.

Gli articoli 585 e 548 del codice civile dispongono, infatti, che il coniuge, cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il che in altre parole vuol dire che sia il coniuge separato senza addebito che il coniuge separato con addebito sancito da una sentenza non ancora passata in giudicato godono degli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Si ritiene, inoltre, che il coniuge separato senza addebito goda ancora del legato ex lege di cui all’art. 540 secondo comma c.c.: in linea di principio gli spettano i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del coniuge defunto o comuni.

Diversamente, se la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge superstite è ammesso a fruire dell’assegno vitalizio solo se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Solamente a seguito del divorzio, essendoci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi perdono tutti i diritti successori e il patrimonio del de cuius viene devoluto integralmente a favore degli altri eredi.

Tuttavia, se il coniuge divorziato superstite versa in stato di bisogno ed era titolare di un assegno divorzile, previo ricorso al Tribunale, potrà vedersi riconosciuto un assegno alimentare posto a carico dell’eredità.

Il coniuge divorziato, poi, può anche avere diritto alla pensione di reversibilità dell’ex se era già titolare di un assegno di divorzio, se non si è risposato e se il rapporto di lavoro dell’ex defunto si era svolto in data anteriore alla sentenza di divorzio. 

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