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Ai sensi dell’art. 612 bis c.p., il reato di atti persecutori punisce le reiterate condotte di minaccia o molestia poste in essere da un soggetto in danno di un altro, tali da determinare in quest’ultimo alternativamente un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o, infine, una alterazione delle abitudini di vita.

Nella realtà dei fatti, le ripetute minacce o molestie possono assumere la forma più diversa, essendo perpetrabili attraverso telefonate, sms, mail dal contenuto offensivo o intimidatorio. Gli stalker sono soliti appostarsi fuori del luogo di lavoro, abitazione o palestra frequentata dalla vittima, nonché pedinare o spiare quest’ultima.

L’ordinamento Italiano negli ultimi anni ha incentivato gli strumenti di protezione nei confronti delle vittime di Stalking, offrendo loro forme progressive di tutela, quali:

  •  L’ammonimento del Questore con il quale, su segnalazione delle vittima, l’Autorità di pubblica sicurezza nella persona del Questore, invita lo stalker ad astenersi dal tenere comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Ove il soggetto ammonito prosegua nei propri atti e non si astenga dall’assumere comportamenti che pongono la vittima in uno stato di ansia e paura, l’Autorità giudiziaria competenze venutane a conoscenza procederà d’ufficio ad instaurare il procedimento penale, finalizzato alla repressione della condotta illecita.
  •  La querela nei confronti dello stalker entro il termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto reato, che costituisce un termine raddoppiato rispetto al termine ordinario trimestrale.
  • Qualora la situazione necessiti di un intervento immediato la vittima, dopo aver presentato querela, potrà chiedere al Giudice di adottare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati o dell’obbligo di mantenere dagli stessi una determinata distanza.

Gli Avvocati penalisti dello Studio hanno affrontato numerosi casi di stalking, offrendo un vero supporto anche dal punto di vista psicologico, creando un vero rapporto di fiducia con le vittime.

Nell’assistenza di vittime del reato si offrono i seguenti servizi legali:

  • Primo incontro orientativo sulle possibilità di difesa.
  • Attivazione della procedura di ammonimento da parte del Questore con la revoca dell’autorizzazione al possesso o al porto d’ami che il persecutore dovesse eventualmente detenere.
  •  Redazione di una denuncia querela.
  • Svolgimento di indagini difensive ove le circostanze lo richiedano con assunzione di dichiarazioni da parte di persone informate sui fatti.
  •  Sollecitazione del P.M. a richiedere l’applicazione di una misura cautelare che consenta di fermare l’azione dello stalker (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
  • Costituzione di parte civile nel processo e richiesta di risarcimento del danno nei confronti dello stalker.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

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